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Regio decreto 2701/1865

Art. 2 — Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia: 1.° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasp…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/2parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 2. Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia: 1.° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove; 2.° Le spese di traslocamento degli imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degl'imputati, accusati o condannati; 3.° Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari ai ditenuti in viaggio, sieno essi imputati, accusati o condannati.

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