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Regio decreto 2701/1865

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/1parte di Regio decreto 2701/1865
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Sotto la denominazione di spese di giustizia in materia penale sono comprese: 1.° Le indennita' ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno; 2.° Gli onorari, le vacazioni e le indennita' di viaggio e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture; 3.° Le indennita' agli uffiziali di giustizia quando, a termini del codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti di istruttoria; 4.° I dritti di cancelleria; 5.° I dritti degli uscieri; 6.° Le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati; 7.° Le spese per dissotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle autorita' giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere; 8.° Le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penati; 9.° Le spese fatte per la difesa degli imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo art. 111; 10.° Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze; 11.° Le indennita' di trasferta e di soggiorno ai presidenti delle corti di assise fuori della citta' capoluogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali e loro sostituti che vi intervengono ed ai giurati.

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