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Regio decreto 2701/1865

Art. 273 — Gli articoli di credito iscritti nel registro prescritto 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso…

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Art. 273. Gli articoli di credito iscritti nel registro prescritto 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolvibilita'. La morte deve accertarsi dal cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verra' rilasciato dall'ufficiale di stato civile o da chi per esso; l'insolvibilita' con dichiarazione della giunta municipale.

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