Regio decreto 2701/1865
Art. 272 — Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dov…
Art. 272. Rilevando gli stessi ispettori, che dai cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli agenti demaniali. Essi dovranno pure accertare se per parte degli uscieri siensi commesse irregolarita' od omissioni a danno dell'erario e denunciare le rilevate contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'art. 261.
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