Regio decreto 2701/1865
Art. 274 — L'annullamento verra' ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per …
Art. 274. L'annullamento verra' ordinato dopo le verifiche degli ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per le cancellerie delle corti e dei tribunali a richiesta del pubblico ministero con sentenza della sezione d'accusa, o con ordinanza della camera di consiglio, e per le cancellerie mandamentali con decreto dei pretore su richiesta del procuratore del Re. La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore e dei singoli numeri d'ordine del registro accennato dovra' risultare dal verbale di cui all'art. 270.
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