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Regio decreto 2701/1865

Art. 263 — Gli ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennita' che sono …

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Art. 263. Gli ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennita' che sono accordate agli impiegati in missione. Quelli che per incarico dei procuratori generali si trasferiranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno dritto alle indennita' determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze, e la tassa sara' spedita dal primo presidente della corte di appello, previo il visto del pubblico ministero, e dovra' essere dal cancelliere della stessa corte annotata nel registro accennato all'articolo 160.

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