Regio decreto 2701/1865
Art. 264 — Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravv…
Art. 264. Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del pubblico ministero se si trattera' di cancellerie di tribunale, e del pretore se di mandamento. Dovra' essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sara' inserto nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente art. 247, e l'altro trasmesso al ministero od al procuratore generale che avra' ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.
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