Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 264
Regio decreto 2701/1865

Art. 264 — Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravv…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/264parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 264. Gli ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del cancelliere, e quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del pubblico ministero se si trattera' di cancellerie di tribunale, e del pretore se di mandamento. Dovra' essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sara' inserto nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente art. 247, e l'altro trasmesso al ministero od al procuratore generale che avra' ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 263 Art. 265 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.