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Regio decreto 2701/1865

Art. 262 — Onde guarentire l'interesse dell'erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte presc…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/262parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 262. Onde guarentire l'interesse dell'erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il ministero di grazia, giustizia e dei culti, potra', quando lo credera' opportuno, mandare ispettori, scelti nell'ordine giudiziario, a visitare le cancellerie e fare ogni verificazione relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle corti, tribunali e pretori, non che ai repertori degli uscieri. I procuratori generali presso le corti di appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facolta' di cui sopra coll'obbligo di darne immediata partecipazione al ministero; la ispezione non potra' durare piu' di giorni otto quando non sia emanata dal ministero una speciale provvidenza al riguardo.

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