Regio decreto 2701/1865
Art. 261 — Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei …
Art. 261. Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, n.° 585. Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col n.° 468 della tariffa civile.
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