Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 261
Regio decreto 2701/1865

Art. 261 — Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/261parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 261. Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge sul registro 21 aprile 1862, n.° 585. Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col n.° 468 della tariffa civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 260 Art. 262 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.