Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 260
Regio decreto 2701/1865

Art. 260 — Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/260parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 260. Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta. In caso di recidiva la pena non potra' mai essere minore di lire quindici e si potra' estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del codice penale e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 259 Art. 261 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.