Regio decreto 2701/1865
Art. 235 — I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento…
Art. 235. I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi dritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.
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