Regio decreto 2701/1865
Art. 234 — I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi r…
Art. 234. I dritti dovuti agli uscieri per gli atti di loro ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovra' pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo. Ove si tratti di uscieri addetti ad altri uffici le tasse dovranno trasmettersi ai cancellieri degli uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo. I cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.