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Regio decreto 2701/1865

Art. 236 — Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto d…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/236parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 236. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3.° della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, i cancellieri dovranno fare di cio' speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'agente demaniale ed inserirvi a spese del debitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

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