Regio decreto 2701/1865
Art. 231 — Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sara' accompagnato da un elenco in doppio origina…
Art. 231. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sara' accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sara' prescritto dal ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste. Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'erario, o e' dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indichera' in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del cancelliere che lo eseguisce. Gli agenti demaniali rilascieranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verra' restituito allo stesso cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione. Queste menzioni saranno dai cancellieri riportate a margine degli articoli di credito nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.
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