Regio decreto 2701/1865
Art. 230 — Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennita' di trasferta ed al…
Art. 230. Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennita' di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai cancellieri, ed iscritte a termini dell'articolo 219, saranno versate senza alcuna ritenzione di decimo agli agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento. Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo. Il ministero delle finanze provvedera' con speciali disposizioni al riparto fra gli agenti demaniali ed i cancellieri dell'aggio sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.