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Regio decreto 2701/1865

Art. 232 — Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscoss…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/232parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 232. Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel registro quitanze come dritti di originale e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n.° 443 della tariffa civile. In tali somme verranno compresi tutti i dritti dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri. Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, e l'aggio di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avra' fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.

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