Regio decreto 2701/1865
Art. 232 — Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscoss…
Art. 232. Le somme dovute all'erario per dritti di cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel registro quitanze come dritti di originale e saranno dai cancellieri versate all'ufficio del registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del n.° 443 della tariffa civile. In tali somme verranno compresi tutti i dritti dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri cancellieri. Il decimo accordato dall'articolo 155 della legge 6 dicembre 1865, n.° 2626, e l'aggio di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al cancelliere che l'avra' fatta, per essere impiegati nelle spese d'ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641.
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