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Regio decreto 2701/1865

Art. 218 — Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramen…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/218parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 218. Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle direzioni demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

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