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Regio decreto 2701/1865

Art. 219 — Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone ch…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/219parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 219. Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel registro a matrice prescritto al n.° 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le quitanze figlie e con queste sara' loro rimessa gratuitamente una nota delle spese, che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta. Nell'eseguire tale iscrizione si porteranno, nelle quitanze fra i dritti di originale, quanto e' dovuto per gli atti eseguiti dalle varie cancellerie in somma complessiva, fra i dritti di copia quanto e' dovuto al cancelliere incaricato della riscossione, fra le tasse di bollo quanto e' dovuto a questo titolo, e finalmente per multe e spese a versarsi o ripartirsi la somma residua, compresi i dritti di copia agli altri cancellieri ed i dritti degli uscieri. Di tali percezioni si fara' annotazione a margine degli articoli nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sara' firmata dal cancelliere, e quindi sara' annullata l'iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

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