Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 217
Regio decreto 2701/1865

Art. 217 — I cancellieri che a termini del primo capoverso all'articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossi…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/217parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 217. I cancellieri che a termini del primo capoverso all'articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell'articolo 209, iscrivendone a registro apposito articolo di credito nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta a scarico prescritta dall'articolo precedente, e finalmente dell'indicazione dell'avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti quando venga eseguito dal cancelliere incaricato. Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sara' annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell'art. 219. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire dieci.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 216 Art. 218 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.