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Regio decreto 2701/1865

Art. 200 — Quando l'istruzione si fara' da vari pretori per delegazione, i cancellieri rispettivi dovranno aggiungere al…

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Art. 200. Quando l'istruzione si fara' da vari pretori per delegazione, i cancellieri rispettivi dovranno aggiungere alla nota delle spese la parte che li concerne, nel modo indicato nell'articolo precedente.

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