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Regio decreto 2701/1865

Art. 199 — Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli stati i cancellieri di mandamento o dei trib…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/199parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 199. Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli stati i cancellieri di mandamento o dei tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del tribunale o della corte. Questa nota sara' annessa al volume degli atti del procedimento tosto che essi saranno terminati e prima che siano trasmessi all'autorita' superiore, e vi si dovranno comprendere in modo distinto e per cadun atto tutte le spese che durante l'istruzione fossero state anticipate dall'erario, ed indicare distintamente tutti i dritti ripetibili come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

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