Regio decreto 2701/1865
Art. 201 — Il cancelliere della corte, del tribunale o del pretore che avra' pronunziato la sentenza od ordinanza defini…
Art. 201. Il cancelliere della corte, del tribunale o del pretore che avra' pronunziato la sentenza od ordinanza definitiva dovra' comprendere nello stato generale delle spese prescritto dall'articolo 194, quelle che risultano dalle note parziali menzionate negli articoli 199 e 200 uniformandosi nel resto alle norme stabilite dallo stesso art. 194.
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