Regio decreto 2701/1865
Art. 135 — Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, ne…
Art. 135. Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali. Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo n.° 467 e sotto la loro responsabilita' come al n.° 428 della tariffa medesima.
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