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Regio decreto 2701/1865

Art. 136 — L'anticipazione delle spese enunciate nel titolo I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/136parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 136. L'anticipazione delle spese enunciate nel titolo I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sara' fatta dall'amministrazione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali e dei cancellieri delle preture nei mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai cancellieri stessi o da quelli dei tribunali e delle corti nel caso previsto dall'articolo 159 capoverso secondo, e dai procuratori generali per quelle di cui all'articolo 114. Pero' se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sara' eseguita dai ricevitori di cio' incaricati per parte delle rispettive amministrazioni. Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le provincie ed i comuni non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 n.° 2134 corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa. La stessa cosa sara' eseguita per le spese di difesa quando gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti cancellieri l'occorrente deposito in conformita' del disposto dall'articolo 329 del detto regolamento generale giudiziario. Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del Re e dei pretori saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo.

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