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Regio decreto 2701/1865

Art. 134 — Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal codice penale e dal codice d…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/134parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 134. Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili. Le sole indennita' di trasferta che fossero dovute ai cancellieri ed agli uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'erario, salvo quanto e' prescritto al successivo art. 228 e al n.° 435 della tariffa civile. Tutti gli altri diritti di cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto. L'erario avra' il dritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di dritto, contro le parti condannate.

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