Regio decreto 2701/1865
Art. 133 — Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, s…
Art. 133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sara' iscritta colle altre ordinarie delle carceri. Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perche' si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sara' fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.
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