Regio decreto 2701/1865
Art. 132 — Per estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le…
Art. 132. Per estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'articolo 127.
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