Legge 388/2000
Art. 151 — Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991
Art. 151. (Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991) 1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalita' di cooperazione tra le unita' di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unita' di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione e' costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unita' al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata" sono inserite le seguenti: "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi"; b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 231/11 — Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo dautoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 151.
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