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Legge 388/2000

Art. 150 — (Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica)

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/150parte di Legge 388/2000
Art. 150. (Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica) 1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attivita' consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalita' economica. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa attivita' di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attivita' di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunita', pareri circa le iniziative da adottare. 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette. 3. Le autorita' di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio. 4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "I predetti organi investigativi informano altresi'" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorita' inquirenti informano".

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