Open·Parlamento
HomeNormeLegge 149/1992Art. 33
Legge 149/1992

Art. 33 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/33parte di Legge 149/1992
Art. 33. 1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.