Legge 149/1992
Art. 33 — 1
Art. 33. 1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.