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Legge 149/1992

Art. 34 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/34parte di Legge 149/1992
Art. 34. 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della societa' o ente offerente, nonche' l'offerente stesso, se e' persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla CONSOB, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

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