Open·Parlamento
HomeNormeLegge 149/1992Art. 32
Legge 149/1992

Art. 32 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/32parte di Legge 149/1992
Art. 32. 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della societa' o ente offerente, nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 31 Art. 33 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.