Open·Parlamento
HomeNormeLegge 958/1986Art. 43
Legge 958/1986

Art. 43 — Opere di interesse della Marina militare

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/43parte di Legge 958/1986
Art. 43. (Opere di interesse della Marina militare) 1. Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina. 2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. 3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al comma 1, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo. Nota all'art. 43, comma 1: Il testo dell'art. 31, secondo comma, della legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), come modificato dall'art. 10 della legge n. 765/1967 e dell'art. 4 della legge n. 10/1971 e' il seguente: "Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 958/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.