Legge 958/1986
Art. 44 — Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione
Art. 44. (Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione) 1. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento". 2. Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, e' emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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