Open·Parlamento
HomeNormeLegge 958/1986Art. 44
Legge 958/1986

Art. 44 — Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/44parte di Legge 958/1986
Art. 44. (Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione) 1. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento". 2. Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, e' emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 958/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 43 Art. 45 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.