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Legge 958/1986

Art. 42 — Sergenti di leva della Marina militare

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/42parte di Legge 958/1986
Art. 42. (Sergenti di leva della Marina militare) 1. La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati "D" e laureati "L", stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' modificata come segue: a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge; b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nota all'art. 42: Il R.D.L. n. 1368/1938 reca modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina. Il testo del quinto comma dell'art. 23 del predetto decreto, come sostituito dall'art. 25 della legge n. 447/1964, e' il seguente: "I sottocapi "L" o "D" sono scrutinati per l'avanzamento quando contano sette mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno dell'ottavo mese di servizio".

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