Legge 958/1986
Art. 41 — Gradualita' della riduzione della ferma in Marina
Art. 41. (Gradualita' della riduzione della ferma in Marina) 1. La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare e' effettuata con la seguente gradualita': a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge; b) 16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge; c) 14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge; d) 12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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