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Legge 958/1986

Art. 31 — Assegni

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/31parte di Legge 958/1986
Art. 31. (Assegni) 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia. 2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e' raddoppiata. Note all'art. 31, comma 1: - Il richiamo del D.L.L. n. 722/1945. (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e successive modificazioni ed integrazioni, ha il significato di rinvio alla normativa riguardante la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia. - I militari di cui all'art. 1 della legge n. 440/1981 sono i graduati e militari di truppa delle Forze armate in servizio di leva, trattenuti o richiamati, quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonche' gli allievi delle Accademie navali e gli allievi carabinieri. Nota all'art. 31, comma 2: La legge n. 1248/1957 reca norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

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