Legge 958/1986
Art. 30 — Accordi con gli enti locali
Art. 30. (Accordi con gli enti locali) 1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e societa' civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio. 2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare. 3. I suddetti programmi riguardano: a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate; b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi; c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossico-dipendenze; d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella societa' civile, attraverso dibattiti, incontri con realta' culturali ed associative, nonche' la partecipazione a momenti significativi della vita sociale. 4. Le autorita' militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi. 5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilita' civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture. Nota all'art. 30, comma 1: Il testo dell'art. 19, ultimo comma, della legge n. 382/1978 (per l'oggetto di tale legge si veda nella nota precedente) e' il seguente: "Per i provvedimenti di adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente puo' valersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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