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Legge 958/1986

Art. 32 — Trattamento economico

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/32parte di Legge 958/1986
Art. 32. (Trattamento economico) 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria. 3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la tredicesima mensilita'. 4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria. 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge. Nota all'art. 32, comma 4: Il regolamento approvato con D.P.R. n. 146/1975 da attuazione all'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.

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