Open·Parlamento
HomeNormeLegge 742/1986Art. 68
Legge 742/1986

Art. 68 — Trasferimento di portafoglio

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/68parte di Legge 742/1986
Art. 68. (Trasferimento di portafoglio) 1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. 2. L'approvazione e' data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea interessati al trasferimento. 3. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilita' necessari, tenuto conto del trasferimento. Deve altresi' disporre di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 31 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento. 4. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti. 5. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' comprese nel portafoglio trasferito. 6. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile. Nota all'art. 68, comma 6: Il testo dell'art. 2112 del codice civile e' il seguente: "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente e' obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗

← Art. 67 Art. 69 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.