Legge 742/1986
Art. 67 — Annullabilita' e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge
Art. 67. (Annullabilita' e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge) 1. I contratti relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalita' stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa e' tenuta a restituire integralmente i premi incassati. 2. Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Nota all'art. 67, comma 1: Il testo dell'art. 129 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 e' il seguente: "Art. 129. - Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto-legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati". Nota all'art. 67, comma 2: Per il testo dell'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota all'art. 42, comma 3.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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