Legge 742/1986
Art. 69 — Fusione di imprese
Art. 69. (Fusione di imprese) 1. In caso di fusione di piu' imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata si applicano le disposizioni dell'articolo 68, commi 1 e 2. 2. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione e' concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68. 3. Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere all'ISVAP, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione, prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti. Nota all'art. 69, comma 3: Il testo dell'art. 2502 del codice civile e' il seguente: "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411".
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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