Legge 742/1986
Art. 3 — (Definizione dell'unita' di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attivita' e del capitale…
Art. 3. (Definizione dell'unita' di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attivita' e del capitale sotto rischio) 1. Agli effetti della presente legge si intende per: a) "unita' di conto europea (ECU)" quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee; b) "congruenza" la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attivita' rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta; c) "localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; d) "capitale sotto rischio" il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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