Legge 742/1986
Art. 4 — (Enti e tipi di societa' che possono esercitare le attivita' indicate nel punto A della tabella allegata)
Art. 4. (Enti e tipi di societa' che possono esercitare le attivita' indicate nel punto A della tabella allegata) 1. Le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile. 2. Le societa' e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. 3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero. Nota all'art. 4, comma 1: Gli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile prevedono: "Art. 2325 (Nozione). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni". "Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541". "Art. 2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa' e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548".
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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