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Legge 742/1986

Art. 2 — Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/2parte di Legge 742/1986
Art. 2. (Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge) 1. Alle societa' di mutua assicurazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 2. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 possono esercitare attivita' assicurativa solo nei limiti e con le modalita' previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all'art. 2, comma 1: Il D.P.R. n. 449/1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 6 luglio 1959, approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

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