Open·Parlamento
HomeNormeLegge 816/1985Art. 24
Legge 816/1985

Art. 24 — Esercizio delle funzioni consiliari I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle as…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/24parte di Legge 816/1985
Art. 24. Esercizio delle funzioni consiliari I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 816/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 23 Art. 25 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.