Legge 816/1985
Art. 24 — Esercizio delle funzioni consiliari I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle as…
Art. 24. Esercizio delle funzioni consiliari I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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