Legge 816/1985
Art. 23 — Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato I comuni e le province possono assicur…
Art. 23. Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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