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Legge 816/1985

Art. 25 — Diritto di visione degli atti Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti ad…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/25parte di Legge 816/1985
Art. 25. Diritto di visione degli atti Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unita' sanitarie locali, dalle comunita' montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

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