Legge 212/1983
Art. 58 — Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti…
Art. 58. Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali. Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come segue: da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati; da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati. Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono piu' valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il proprio grado. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 58.
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