Legge 212/1983
Art. 59 — I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 s…
Art. 59. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: maggiore o grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 59.
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