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Legge 212/1983

Art. 59 — I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 s…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/59parte di Legge 212/1983
Art. 59. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: maggiore o grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

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